Sentenza rivoluzionaria, il giudice Quaranta: Le coop sociali non falliscono

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Santa Maria Capua Vetere – di Federico Sciltion – Le cooperative sociali non falliscono. Ai dipendenti non può essere riconosciuta la liquidazione giudiziale, vale a dire, la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

È quanto ha stabilito, con una sentenza rivoluzionaria, il presidente della Sezione Fallimentare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Enrico Quaranta.

La vicenda. Iannazzo Annalisa, Mariano Antonietta, Karol Renata, Patrizia Balasco e Alba Loffredo, da Teano, nonché Anna De Lucia, da Sparanise, ex socie lavoratrici della Cooperativa “La Sidicina”, con sede in Sparanise, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua un decreto ingiuntivo (non opposto) sulla pretesa di essere  creditrice della predetta cooperativa a mezzo del proprio procuratore Avv. Marco Ippolito Matano, con studio in Teano, in data 7 giugno 24, presentavano un ricorso di fallimento presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il fallimento della cooperativa per poter poi ottenere il rimborso del fine rapporto da parte dell’INPS.

Infatti, l’Ente competente territorialmente non provvede al pagamento dell’importo dovuto alle predette operaie-socie a titolo di TFR senza la emissione di una sentenza di fallimento. Il procedimento veniva assegnato al giudice della sezione fallimentare dottoressa Elisabetta Bernardel la quale fissava l’udienza per il 16 luglio u.s. assegnando un termine per la le controparti.

Il legale rappresentante della coop (un noto professionista che si occupa di liquidazioni ed altre procedure) si costituiva attraverso i propri difensori Avvocati Camillo Federico e Daniele Pulcrano,  con studio a Caserta eccependo tra l’altro…”che era stato compulsato dal consulente del lavoro, che all’epoca si occupava della Coop La Sedicina, (2021) per la messa in liquidazione della stessa in quanto – le socie erano entrate in conflitto (alcune erano passate a coop di concorrenza, altre avevano costituito proprie cooperative con lo stesso oggetto sociale) e la Sedicina aveva perso gli appalti ed era, già allora, in stato di dissesto e che se fosse giuridicamente possibile – avrebbe dovuto chiedere una riconvenzionale contro le stesse, alcune delle quali avevano fatto parte del consiglio di amministrazione”.

Infine, tra le righe, ma con evidenza, chiedendo il rigetto del ricorso, il legale rappresentante della Coop metteva in risalto l’indecoroso comportamento di molti avvocati (Sic!) che mettono in atto pratiche burocratiche e amministrative solo ai fini di incassare le proprie parcelle.

L’avvocato Matano “insisteva nella liquidazione giudiziale della Società Coop. La Sidicina, sussistendone le condizioni di legge, anche la fine di consentire ai lavoratori di poter accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per il recupero del TFR maturato e non pagato dalla resistente. Con vittoria di spese e competenze”.

Ma il giudice – come vedremo – ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese con una sentenza che farà certamente giurisprudenza per il settore del lavoro. Ecco con i dovuti omissis il dispositivo: “Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Terza Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Enrico Quaranta, Presidente;  dott.ssa Marta Sodano, Giudice;  dott.ssa Elisabetta Bernardel, Giudice (…)  osservato che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata escludendo l’assoggettabilità delle cooperative sociali al fallimento, affermando che “a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all’art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali tali società sono assoggettabili, in caso d’insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, (Cass. Civ. n. 32992/2023); osservato che, dalla visura storica de La Sidicina Cooperativa Sociale si desume la natura di cooperativa sociale, in quanto nell’oggetto sociale si legge fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, eco, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci rigetta il ricorso e  compensa le spese di lite”.