L’INTERVISTA di ANTONIO ARRICALE – “Non si possono fare alchimie quando le norme di legge, che regolano il funzionamento degli organi amministrativi, sono di inaudita chiarezza, come nel caso dell’ipotesi rinvenibile dall’applicazione del combinato disposto degli art. 53 commi 1 e 3 e 141 del Tuel“.
Clemente Lombardi – giurista, avvocato amministrativista, una vita da segretario generale di Enti locali alle spalle, ma soprattutto una delle firme più prestigiose dell’Edizioni Maggioli, per cui ha scritto diversi manuali e curato numerose pubblicazioni sull’ordinamento e l’organizzazione degli enti locali – entra a gamba tesa nello specioso dibattito che sta sviluppando sulle sorti dell’amministrazione provinciale di Caserta all’indomani delle dimissioni di Giorgio Magliocca da presidente dell’ente dell’ex Saint Gobaine e da sindaco di Pignataro Maggiore.
“Davvero non si capisce il motivo di volersi a tutti i costi appigliare ad un’ancora interpretativa, magari per sopravvivere ad un destino di scioglimento che è previsto chiaramente dalla norma“, dice.
– Dottore, da dove incominciamo?
Ma dal TUEL, naturalmente. Il Testo Unico Enti Locali è norma imprescindibile per avviare qualsiasi riflessione.
– Bene, ci dica…
L’art.141 del TUEL rubricato ‘Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali’ al comma 1 lettera b) n. 2) prevede le dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia tra le cause di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Scioglimento che in caso di dimissioni divenute irrevocabili in quanto non revocate entro il termine perentorio dei 20 giorni causano lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e/o Provinciale con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. Più chiaro di così, non si può. Tutto il resto delle discussioni è come arrampicarsi sugli specchi“.
– A proposito di 20 giorni: c’è chi sostiene che vadano conteggiati dal momento in cui le dimissioni vengono presentate al Consiglio provinciale.
Anche n questo caso la norma parla chiaro. E c’è anche una prassi consolidata. Intanto, il comma 3 del predetto art.53 stabilisce testualmente che “Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.
E’ ormai acclarato, però, che la dimissioni rassegnate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente.
Non sembrano, infatti, sussistere più dubbi che qualora la presentazione delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia non avvenga in corso di seduta consiliare, ma la volontà abdicativa venga manifestata in un atto sottoscritto dall’interessato ed indirizzato all’organo di appartenenza, ai fini del computo dei prescritti venti giorni assume rilevanza giuridica la data di acquisizione al protocollo dell’ente locale dell’atto di dimissioni.
– Quindi, lei esclude anche che, nelle more della vacatio, possa essere il vice presidente o addirittura il consigliere anziano a svolgere il ruolo di supplenza?
Ripeto, c’è poco da inventarsi quando la norma è chiara. E, nel caso, appare più che evidente che, dalla lettura della legge, il mantenimento della carica sino all’elezione del nuovo consiglio o presidente della Provincia da parte dei consiglieri provinciali e/o del vicepresidente non è previsto in caso di dimissioni del Presidente che producono, una volta divenute irrevocabili, lo scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale.
– Sta dicendo che, una volta divenute irrevocabili, non c’è alternativa al commissariamento?
È così, purtroppo. Mi dispiace per quanti, in questo momento, coltivano false aspettative.
– Torniamo, allora, ancora una volta alla lettura dell’articolo 53 del TUEL.
Se proprio insiste. L’’art. 53 del TUEL è rubricato “Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia”. Al comma 1 prevede ciò che accade in tutte le ipotesi diverse dalle dimissioni (a cui è dedicato il comma 3, ripeto) e cioè che “In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”.
– E dunque?
Il quadro normativo sopra delineato a mio avviso non può subire interpretazioni fuorvianti o veicolate da una normativa statutaria poco chiara in quanto lo scioglimento anticipato di un Consiglio Provinciale ai sensi dell’art.141 comma 1 lett. b) n.2 e, cioè, per dimissioni divenute irrevocabili da parte del Presidente della Provincia costituisce ipotesi diversa da quelle disciplinate dai commi 1 e 2 dell’art.53 del TUEL.
– Sta dicendo che…
Io non dico niente è la legge che dice. Le riporto di seguito gli articoli:
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o presidente della provincia, la giunta decade e si presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.
Come appare evidente dalla lettura della legge il mantenimento della carica sino all’elezione del nuovo consiglio o presidente della Provincia da parte dei consiglieri provinciali e/o del vicepresidente non è previsto in caso di Dimissioni del Presidente che producono, una volta divenute irrevocabili, lo scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale.
– In conclusione?
Inutile fare alchimie quando le norme di legge sono chiare. Né potrà – a mio avviso – dire più di tanto l’Upi (Unione delle province italiane) che peraltro è una semplice associazione tra enti…
Nella foto, il giurista Clemente Lombardi