Non ha diritto ad alcuna assunzione presso il Comune di Limatola il giovane risultato vincitore del concorsone RIPAM bandito dalla Regione Campania per il reclutamento a tempo indeterminato di 930 unità di personale della categoria D, da assumere nell’ambito degli enti locali aderenti all’accordo di programma siglato con la Regione, tra cui l’Ente sannita di cui è sindaco Domenico Parisi.
A stabilirlo il Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Benevento, Adriana Mari, dinanzi al quale era ricorso, all’esito della procedura concorsuale, il giovane casertano A.A. dopo aver richiesto al Comune di Limatola, quale ente opzionato in fase di scelta della sede lavorativa, di procedere senza indugio alla propria assunzione, ricevendo tuttavia un espresso diniego motivato dal fatto che, nelle more del concorso, ed in ragione delle mutate condizioni economico-finanziarie, l’Ente municipale era rimasto assoggettato alla pre-autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL).
Con ordinanza n. 4279/2022, il Tribunale di Benevento, nella persona del Giudice del Lavoro Mari, ha rigettato integralmente il ricorso promosso dal vincitore del concorsone Ripam, assistito dallo studio Abbamonte di Napoli, rilevando la fondatezza delle eccezioni processuali e di merito sollevate dalla difesa del Comune, sostenuta dall’avv. Antonio Francesco De Crescenzo, con studio in Caserta, ed affermando l’importante principio secondo cui “non può sussistere obbligo assunzionale in capo all’amministrazione nei confronti di un vincitore di concorso se, nelle more del completamento della procedura concorsuale, sopravvengono circostanze preclusive di varia natura date, nel caso di specie, dalle mutate condizioni economico – finanziarie dell’ente”.
Secondo il Giudice sannita, “l’assunzione del vincitore di concorso non costituisce un obbligo per l’amministrazione datrice di lavoro poiché, se nelle more del completamento del procedimento concorsuale sopravvengono circostanze preclusiva di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, l’amministrazione può paralizzare, o anche annullare, il procedimento stesso”.
Il Tribunale ha disconosciuto la titolarità in capo ad A.A. di un diritto pieno ed incondizionato all’assunzione, negando, altresì, al medesimo vincitore ogni possibilità di avanzare pretese risarcitorie ai danni del Comune di Limatola, al quale, invece, il ricorrente dovrà corrispondere la somma di € 1.000,00 per le spese processuali, in ragione della propria soccombenza in giudizio. Alla stesura degli atti difensivi posti in essere in favore dell’Ente, ha partecipato anche la giovane laureata in giurisprudenza Marina Marotta, cittadina limatolese e promettente collaboratrice dello studio legale De Crescenzo, presso cui, da oltre un anno, svolge la pratica forense.