Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’Ordinanza n. 23 del 2 settembre 2021 contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l’area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello”.
L’ordinanza dispone che con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2021, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Giugliano (NA) sono disposte le seguenti misure:
1.1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il Campo Rom di Via Carrafiello è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.
1.2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom di cui al punto 1.1.
1.3. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dell’area e dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa.
1.4. Il Comune di Giugliano (NA), d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui al punto 1.1., anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.
1.5 Nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine e dalla Polizia municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.
1.6. La ASL competente assicura la somministrazione di tamponi naso-faringei nonché ogni ulteriore necessaria attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.