PRATA SANNITA – È confermata la multa che l’Antitrust a metà dello scorso anno ha inflitto al Comune di Prata Sannita per non aver ottemperato alle prescrizioni previste da una precedente sentenza amministrativa con la quale l’Amministrazione era stata sanzionata perché accusata di pratica commerciale scorretta in tema di prescrizione delle bollette dell’acqua.
Il provvedimento impugnato e sul quale oggi è intervenuta la sentenza ha fatto seguito ad una precedente delibera del novembre 2022 con la quale l’Autorità accertò la scorrettezza della pratica commerciale realizzata dal Comune di Prata Sannita, in qualità di locale Gestore dei servizi idrici, consistente in condotte elusive degli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 sulla prescrizione biennale delle bollette. L’Amministrazione fu sanzionata con 10mila euro; multa poi dimezzata dal Tar nel giugno scorso. In quel caso la motivazione fu che “la condotta materiale sia sostanzialmente incontestata, risultando pacifico che l’ente locale non abbia fornito ai consumatori le informazioni necessarie per il corretto esercizio dei loro diritti nascenti dal rapporto contrattuale”; quanto invece alla gestione dei reclami, la stessa “non appare assumere i caratteri della pratica aggressiva”.
Adesso il nuovo ricorso ha riguardato la sanzione di 15mila euro emessa dall’Antitrust che ha ritenuto che “da rilevazioni effettuate d’ufficio, il 30 marzo 2023, sul sito internet istituzionale dell’Ente (…) non risultava la pubblicazione, a beneficio dei consumatori-utenti, di comunicati/avvisi/informative” sul tema della prescrizione biennale.
Ai giudici è apparso accertato che “il Comune ricorrente è venuto meno agli obblighi informatici tassativamente previsti dalla competente Autorità di regolazione”; e l’accoglimento parziale di rideterminazione della sanzione pecuniaria “non può in alcun modo incidere sul fatto storico, giuridicamente dirimente, che il Comune resistente è rimasto inerte rispetto all’attuazione delle attività prescritte dall’Autorità resistente”.