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S. Giuseppe Vesuviano, il Tar: ok allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche

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SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Con sentenza 4069/2024 dello scorso maggio, il Consiglio di Stato aveva rispedito al Tar lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di San Giuseppe Vesuviano: gli atti furono rinviati al Tar del Lazio.

Oggi la nuova sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio che conferma la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022 che aveva decretato lo scioglimento. Respinto quindi un ricorso proposto dagli ex amministratori della città campana.
Una vicenda complessa, che vide il Tar del Lazio nel luglio 2023 respingere il ricorso. Fu il Consiglio di Stato successivamente a rilevare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con rinvio degli atti in primo grado per una nuova valutazione di merito.
Oggi i giudici, dopo aver fatto alcune premesse di ordine generale “sulla natura del provvedimento e sulla profondità dell’esame giurisdizionale”, sono passati ad affrontare le singole censure, rilevando come “una gran parte dell’impugnazione si compone dell’elencazione del vissuto degli amministratori locali, dei loro rapporti familiari, professionali e d’amicizia, delle loro opere ed omissioni, denunciando spesso le inesattezze della relazione prefettizia”.
Posta questa premessa, il Tar ha rilevato come “i dati evidenziati nella relazione prefettizia siano incontestabili: essi si basano sugli atti d’ufficio delle forze di polizia che non esprimono alcun tipo di giudizio, limitandosi a registrare acriticamente alcuni avvenimenti. A fronte di quest’ultima precisazione, va rilevato come la parte ricorrente contesti in maniera energica quanto riportato nella relazione prefettizia, fornendo ‘alibi’ o ‘letture alternative’ tipiche di un processo penale: tuttavia, occorre ribadirlo, l’odierna vicenda non afferisce alle responsabilità degli amministratori, essendo quello impugnato un atto preventivo e non sanzionatorio”.
Alla luce di tutto, “risulta evidente – scrive il Tar in sentenza – che tutti gli elementi considerati nella proposta ministeriale non appaiano scalfiti dalle censure spiegate nel ricorso”.

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