NAPOLI – Non può essere eletto alla carica di presidente della Regione Campania chi si candida dopo esserlo già stato per due mandati consecutivi: è quanto dispone una legge che il Consiglio regionale si appresta ad esaminare e che prevede anche che il computo dei mandati decorre da quello in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge.
La quale, dunque, consentirebbe all’attuale governatore Vincenzo De Luca, ora al suo secondo mandato, di candidarsi per la terza volta.
Il testo della proposta di legge il cui esame è stato incardinato dalla prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Giuseppe Sommese (Azione), prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La legge recepisce l’art.2, comma 1, lett. f) della legge nazionale 2 luglio 2004, n.165 ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.
All’esame della prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale anche altre due proposte di legge in materia di legge elettorale regionale e autonomia differenziata. Nel dettaglio, la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)” ad iniziativa del capogruppo del Pd Mario Casillo. E la proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)”.
Dopo lo svolgimento delle discussioni generali Sommese ha fissato i relativi termini per gli emendamenti rispettivamente di due, cinque, due giorni.
Con la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)” si vogliono apportare alcune modifiche alla legge elettorale della Regione Campania, la n. 4 del 2009: l’eliminazione del limite del 65% del premio di maggioranza; l’introduzione della definizione della soglia di sbarramento al 3%, già contenuta nel testo vigente, eliminando la possibilità di derogare alla stessa nel caso di collegamento ad un candidato presidente che ottenga il 10% dei voti; l’introduzione della sospensione dalla funzione di consigliere regionale nel caso l’eletto venga nominato assessore regionale; l’introduzione della ineleggibilità dei sindaci dei comuni campani e non solo di quelli dei comuni superiori ai cinquemila abitanti.
Con la proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)”, contro la quale la Regione Campania ha presentato richiesta di referendum abrogativo alla Corte Costituzionale, insieme con altre Regioni, si persegue l’obiettivo, come riportato nella relazione esplicativa, di “ricondurre l’articolato ai doverosi canoni di legittimità costituzionale attraverso modifiche idonee ad assicurare, sul piano concernente i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che gli stessi siano effettivamente garantiti e finanziati sulla base di criteri ispirati all’eguaglianza tra tutti i cittadini; sul piano formale e procedimentale, che non siano mortificate le attribuzioni delle Regioni e del Parlamento”.